Panoramica degli adeguamenti alla clausola di controllo delle esportazioni tra Festo Vertrieb GmbH & Co. KG
In base al Regolamento UE 833/2014, le aziende con sede nell'UE e in Svizzera sono tenute a rispettare i regolamenti sulle sanzioni contro la Russia.
Ai sensi dell'articolo 12g del Regolamento UE 833/2014, ora è vietato anche eludere le consegne alla Russia e le aziende sono pertanto tenute a rispettare tali requisiti.
Di conseguenza, a partire dal 20 marzo 2024, le aziende saranno obbligate a includere una clausola (No Russia Clause) nei loro contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie verso Paesi terzi, che vieta contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l'uso in Russia.
È stata effettuata una valutazione interna e una classificazione del portafoglio prodotti Festo. Le informazioni relative ai prodotti interessati sono disponibili sui nostri documenti aziendali.
Per poter continuare il rapporto commerciale con i nostri clienti in modo legalmente sicuro, è quindi necessaria una conferma da parte dei nostri clienti.
Vi preghiamo di confermare l'estensione del contratto tra Festo Vertrieb GmbH & Co KG e voi compilando il modulo in fondo a questa pagina:
X. Clausola di controllo delle esportazioni
X.1 Le consegne di prodotti (hardware e/o software e/o tecnologia e la relativa documentazione, indipendentemente dal tipo di fornitura) nonché i lavori e i servizi, compresa l'assistenza tecnica di qualsiasi tipo da parte di Festo Vertrieb GmbH & Co. KG (complessivamente denominati "servizio Festo") sono soggetti alla condizione che tale servizio Festo non sia vietato dalle normative nazionali o internazionali sul controllo delle esportazioni, in particolare da embarghi o altre sanzioni. Festo Vertrieb GmbH & Co. KG si impegna a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione e la spedizione. I ritardi dovuti alle ispezioni o alle procedure di autorizzazione all'esportazione causeranno l'annullamento delle scadenze e delle date di consegna. Se non vengono concesse le autorizzazioni necessarie o se la consegna e il servizio non possono essere approvati, il nostro contratto si considera non concluso per quanto riguarda le parti interessate.
X.2 Festo ha il diritto di rescindere qualsiasi contratto per i servizi Festo senza preavviso se tale rescissione è necessaria per Festo Vertrieb GmbH & Co. KG per conformarsi alle disposizioni di legge nazionali o internazionali.
X.3 In caso di risoluzione ai sensi della sezione X.2, Festo Vertrieb GmbH & Co. KG non potrà rivendicare danni o altri diritti in conseguenza della risoluzione.
X.4 Nel trasmettere i servizi Festo a terzi in Germania e all'estero, devono essere rispettate le disposizioni applicabili della legge nazionale e internazionale sul controllo delle (ri)esportazioni. In particolare, Festo non può vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, alcun servizio Festo che rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa. Qualsiasi violazione della presente Sezione X.4 costituirà una violazione sostanziale del contratto e Festo Vertrieb GmbH & Co. KG avrà il diritto di intraprendere azioni appropriate. Inoltre, le Sezioni X.2 e X.3 si applicheranno di conseguenza. informerà immediatamente Festo Vertrieb GmbH & Co. KG di eventuali problemi nell'applicazione della presente Sezione X.4, comprese eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero influire sullo scopo della Sezione X.4. fornirà immediatamente a Festo, su richiesta, informazioni sul rispetto degli obblighi di cui alla Sezione X.4.